IL DISEGNO DI LEGGE IN DISCUSSIONE ALL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
VERRA’ ILLUSTRATO A OSLO NEL CORSO DEL 32° MEETING INTERNAZIONALE
DELL’IDSA
di Manos Kouvakis
Continua il percorso del disegno di legge 698 all’Ars (Assemblea
regionale siciliana) per il completamento dell’iter legislativo, ma
anche fuori dalle aule parlamentari non mancano le occasioni per
discutere di tale provvedimento legislativo. Nel mese di settembre ci
sarà, a Oslo (Norvegia), durante il 32° meeting Internazionale
dell’IDSA, all’ordine del giorno un intervento dal titolo:
“ITALIA D.D.L. 698 ‘Norme per il riconoscimento della professione e
disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della
subacquea industriale’: Un modello Italiano sulla formazione dei
commercial diver esportabile anche in altri paesi Europei” (http://www.idsaworldwide.org/html/members.html ).
Mentre nel mese di ottobre sarà presentato, nel corso di una tavola
rotonda dal titolo: “Quali prospettive pone il DDL 698 – Regione Sicilia
(norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei
contenuti formativi per l’esercizio delle attività subacquee
industriali) – Quale è il ruolo del medico subacqueo?”, durante il XXI
congresso nazionale della SIMSI (Società Italiana Medicina Subacquea e
Iperbarica) che si svolgerà a Trapani. Moderatore della tavola rotonda
F. P. Sieli con la partecipazione di: Assessorato Sanità Regione
Sicilia, A. Bolognini, D. Cartabellotta, M. L. Cavallo, M. Chines, C.
Costanzo, R. M. Infascelli, M. Kouvakis, On. S. Lentini (Vice Presidente
Commissione Attività Produttive ARS – Sicilia), E. P. Reale
(Assessorato Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea Regione
Sicilia).
Il programma completo del XXI congresso nazionale della SIMSI, può essere scaricato, anche da qui:
http://www.cedifop.it/XXI_SIMSI(def).pdf
Di seguito il testo dell’intervento Italiano durante il meeting ad
OSLO in Norvegia ( http://www.idsaworldwide.org/docs/oslo2014.pdf ) dal
15 al 17 Settembre 2014:
“Possiamo dividere in tre tipologie gli standard internazionali che
rendono ottimale la gestione di un cantiere offshore nella subacquea
industriale, assolutamente diverse fra di loro, ma nello stesso tempo,
anche, complementari
1. Standard Formativi (IDSA) (IDSA rappresenta l’unica didattica
nella subacquea industriale a livello internazionale, cosi come in
ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI, ecc.). E
‘interessante sottolineare che percorsi nazionali come quelli
provenienti dagli Stati Uniti, Canada, ecc. essi fanno sempre
riferimento alla didattica IDSA (esempio l’ACDE/USA: http://www.acde.us )
2. Standard Operativi (IMCA), applicabili nel cantiere (qui rientra
anche la normativa UNI 11366 “Sicurezza e tutela della salute nelle
attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio
dell’industria – Procedure operative”)
3. Standard di Sicurezza (HSE) come, per esempio, le norme HSE del Regno Unito.
Per il buon funzionamento di un cantiere offshore è intuitivo che le tre tipologie di standard devono coesistere.
IDSA come didattica fornisce un percorso formativo “ideale” per
realizzare durante il periodo formativo i vari livelli di addestramento,
che senza sostanziali differenze coincidono, a livello mondiale ai tre
livelli, che noi abbiamo identificato nel documento dell’ENI SpA del 5
Agosto 2013 “Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei”.
Il DDL 698 ha recepito questo messaggio e lo ha riportandolo
nell’articolo 3 (Qualifiche professionali), mentre nell’articolo 5
(Obblighi formativi per lo svolgimento delle attività) sottolinea che i
titoli rilasciati “devono risultare conseguiti, previa frequenza alle
attività formative e prova finale ai sensi della vigente disciplina
statale e regionale, e devono essere opportunamente vidimati dai
competenti uffici della Regione. I titoli rilasciati da altre Regioni
ovvero riconoscibili ai sensi della Direttiva 2005/36/CE devono essere
comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle
relative norme” dando inoltre il giusto peso a questi contenuti
sottolineando che “devono essere conformi agli standard formativi
internazionali in riferimento ai tempi di immersione e di fondo,
stabiliti dalla didattica I.D.S.A. (International Diving Schools
Association) per il livello di qualifica richiesta ed agli eventuali
ulteriori standard relativi ai contenuti formativi prescritti a livello
internazionale in materia di sicurezza e prevenzione, tutela della
salute e dell’ambiente”
Il passaggio completo nel DDL 698, lo troviamo nel comma 2
dell’articolo 6 che specifica che questi interventi “dovranno essere
conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti
dall’International Diving Schools Association (IDSA) e, per le parti
eventualmente operate presso le imprese di cui al comma 3 dell’articolo
2, alle prescrizioni e linee guida fissate dalla normativa UNI 11366
“Norme per la sicurezza e la tutela della salute nelle attività
subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria” e sui
controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e
requisiti generali in materia di salute sicurezza ed ambiente (HSE),
anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors
Association (IMCA)”, descrivendo una corretta coesistenza degli
standard formativi, operativi e di sicurezza.
Dall’altra parte, IMCA, in un suo documento pubblicato nel proprio
sito al seguente link:
http://www.imca-int.com/media/90582/imca-fs-logo.pdf , specifica che “
Training and certification:
− There are only four training courses for which IMCA offers
approval/recognition – Trainee air diving supervisor, Trainee bell
diving supervisor, Assistant life support technician and Diver medic.
Each requires a training establishment to apply for approval then
satisfactorily undergo an audit of its documentation, facilities and
course. Once IMCA has confirmed approval/recognition such establishments
may use the wording ‘IMCA Approved’ or ‘IMCA Recognised’ in relation to
these specific courses only.
− No other courses are approved/recognised by IMCA and, therefore, no
establishments should state ‘IMCA Approved’ or ‘IMCA Recognised’ in
relation to any other course.”
A questo punto è importante sottolineare che, in un documento che
IMCA ha indirizzato a CEDIFOP, in data 11 settembre 2013, specifica che
“IMCA’s list of recognised diver qualifications only includes
qualifications approved by government bodies”, facendo riferimento ad
una serie di documenti che IMCA ha pubblicato negli anni, di cui
l’ultimo è il D 11/13, dove IMCA ha inserito un elenco di paesi che
hanno una legislazione specifica per la formazione dei commercial divers
che operano in offshore.
Questa condizione, che l’Italia acquisirebbe con l’approvazione
definitiva del DDL 698 “Norme per il riconoscimento della professione e
disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della
subacquea industriale”, con la creazione del registro presso
l’assessorato Regionale al Lavoro, al quale potranno iscriversi coloro
che hanno effettuato corsi di formazione professionale cosi come
precedentemente specificato, utilizzando gli standard IDSA e che
opereranno nell’ambito delle acque marittime regionali e interne e nelle
acque marittime non territoriali (offshore), quando alle attività di
cui sopra sono connessi interessi regionali o quando alle medesime sono
interessate persone e aziende nazionali.
Il riferimento specifico agli standard IDSA, permetterà
l’applicazione della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento
dell’iscrizione al suddetto registro per l’intero territorio
comunitario, dal momento che la direttiva stessa prevede il
riconoscimento dagli altri paesi della UE a condizione che esista il
controllo dello stato membro nel percorso formativo e che i contenuti di
questo percorso non siano inferiori ad un equivalente percorso
realizzato nel paese in cui si fa richiesta di accettazione. Questo
importante passaggio, permetterà da una parte, di non poter contestare i
contenuti formativi di chi è stato inserito nel registro regionale,
mentre nello stesso momento, consentirà legittimamente di respingere
l’inserimento di chi si presenta e richiede l’iscrizione avendo fatto
dei percorsi con contenuti al di sotto della qualità che prevede tale
iscrizione, cosa che negli ultimi anni siamo stati costretti a subire
con percorsi formativi realizzati in alcuni paesi della UE, con standard
assolutamente inaccettabili, che immettono nel mercato del lavoro
operatori con una formazione incompleta e sostanzialmente pericolosa per
la sicurezza del cantiere stesso.
Non ci deve inoltre sorprendere la regionalità (Sicilia) del DDL 698,
visto che in Italia la formazione è delegata alle regioni, per legge,
il che fa diventare quasi impossibile proporre una legge analoga in
ambito nazionale, mentre la Sicilia, che gode di uno statuto speciale e
di autonomia legislativa, sancita dalla Legge Costituzionale 26 febbraio
1948, n. 2 “Conversione in legge costituzionale dello Statuto della
Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n.
455” conferisce al DDL 698, una volta approvato definitivamente, il
giusto peso normativo, per i riconoscimenti in ambito regionale,
nazionale e comunitario.
E’ altrettanto ovvio, che per quando riportato nel D 11/13 dell’IMCA,
IDSA non potrebbe avere un riconoscimento diretto, perché non
rappresenta un Paese che può legiferare, ma una didattica. La stessa
IMCA, in un documento dal titolo “Competence Assessment of Experienced
Surface Supplied Divers” del 25 May 2004, con il quale ha creato una
quasi impossibile procedura da applicare a quei contractors IMCA che si
trovano nei paesi non menzionati al documento D-11/13, e con il quale
abilita 4 centri, il Diving Diseases Research Centre (UK), l’Interdive
(UK) il KB Associates (Singapure) e il National Hyperbaric Centre (UK)
ad operare presso le sedi dei Contractors IMCA che hanno sede nei paesi
non riportati nel documento D 11/13, esclusivamente per i loro
dipendenti di lunga durata che non sono cittadini di paesi che rientrano
fra quelli del D 11/13, specifica nel capitolo 7 “The Assessment” che
“The assessment should be based upon the IDSA standards – modules A
(Preparatory), C (standard surface supply) and D (deep surface supply).”
In conclusione, il DDL 698, è facilmente esportabile nei paesi come
Spagna, Grecia, Cipro, ed altri, che attualmente non hanno una
legislazione specifica per l’offshore diving, mentre una soluzione
immediata potrebbe essere l’iscrizione al registro regionale della
Regione Sicilia di coloro che hanno realizzato sotto il controllo dello
stato di appartenenza corsi di formazione che rispettano quanto
richiesto nel DDL 698 e dalla Direttiva 2005/36/CE. Un’altra possibilità
potrebbe essere rappresentata da una maggiore collaborazione fra le
varie scuole full member IDSA, che attualmente realizzano gli stessi
programmi, definendo fra loro dei protocolli di collaborazione,
approvati dall’IDSA per i livelli di iscrizione per i 30-50 metri o
quelli di altofondale.”
Sull’argomento sono interessanti anche i seguenti link:
• http://www.italiannetwork.it/news.aspx?ln=it&id=23804
• http://www.linksicilia.it/2014/08/la-sicilia-prova-a-legiferare-sulle-attivita-subacque/
• https://www.youtube.com/watch?v=DQR8P57h3s8
• http://www.undersea.it/2014/08/subacquea-industriale-ddl-698-una.html
• http://cedifop.blogspot.it/2014/08/subacquea-industriale-ddl-698-una.html
• http://cedifop.blogspot.it/2014/05/a-proposito-sul-ddl-698-definizione.html
• http://www.undersea.it/2014/07/ddl-698-lintervista-in-tv.html
•
http://ilsubacqueo.it/index.php?do=%2Fblog%2F1954%2Fddl-698-%E2%80%9Cnorme-per-il-riconoscimento-della-professione-e-disciplina-dei-con%2F&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
• http://www.timeoutintensiva.it/g_banner/97_programma%20preliminare.pdf
Members
www.idsaworldwide.org
Fonte: http://www.linksicilia.it/2014/09/formazione-per-operatori-subacquei-la-sicilia-esporta-il-proprio-modello-in-europa/
Formazione per operatori subacquei: la Sicilia esporta il proprio modello in Europa
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