UN DISEGNO DI LEGGE, PRESENTATO
ALL’ARS, PER REGOLAMENTARE LE ATTIVITA’ IN UN SETTORE IMPORTANTE PER LE
INSTALLAZIONI, LA MANUTENZIONE, LA RIMOZIONE DI IMPIANTI SOTTOMARINI.
PER NON PARLARE DI TUTTE LE ATTIVITA’ PORTUALI, MINERARIE E INDUSTRIALI.
COME FORMARE QUESTI OPERATORI ALTAMENTE SPECIALIZZATI
di Manos Kouvakis
direttore del CEDIFOP
riceviamo e volentieri pubblichiamo
Il disegno di legge 698 “Norme per il riconoscimento della
professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle
attività della subacquea industriale” presentato, nel mese di febbraio,
all’Assemblea regionale siciliana è d’iniziativa dei deputati Lentini,
Cascio Salvatore, Currenti, Leanza, Nicotra, Ruggirello, Sammartino e
Sudano. Dal primo luglio scorso sono scaduti il termini per la
presentazione degli emendamenti presso la V Commissione lgislativa
“Lavoro e Formazione”.
E’ ormai iniziata la fase finale dell’esame del disegno di legge.
Sono stati presentati complessivamente tre emendamenti, con
l’obiettivo di sottolineare che questa iniziativa legislativa è nata
dall’esigenza di regolamentare un settore dove manca totalmente una
legislazione, sia in ambito regionale – dove il ddl una volta convertito
in legge sarà operativo – sia nazionale. Parliamo delle attività
lavorative in ambito subacqueo, al servizio dell’industria, fuori dalle
aree portuali.
Questa legge metterà finalmente ordine e – cosa importante – darà
parità di trattamento, anche se per ora limitatamente nella Regione
Sicilia, a tutti gli operatori del settore, spesso a disagio per la
disparità di trattamento, dovuta al fatto che diverse Capitaneria di
Porto (Palermo, Milazzo, Messina, Gela, Siracusa ecc) hanno,
giustamente, dopo aver individuato in questa mancanza di legislazione un
problema non indifferente di sicurezza, emanato delle ordinanze
specifiche per le attività nel territorio di loro competenza, al di
fuori delle aree portuali, ma nel contempo hanno creato delle zone
“controllate” e zone “franche” di pertinenza di altre Capitanerie
(quelle accanto) che non hanno emesso ordinanze similari. Pertanto in
quegli ambiti si può operare senza alcun controllo previsto da una
legislazione specifica.
Il ddl sottolinea che le attività subacquee costituiscono
elemento di assoluto rilievo per l’economia ed il sistema produttivo
siciliano. Accanto alle attività della subacquea a fini
turistici ed amatoriali, che sono escluse dalla proposta legislativa,
operano in Sicilia diverse
imprese che svolgono le più disparate attività in ambiente marino,
quali installazione, manutenzione, rimozione di impianti subacquei, di
tubazioni e strutture tecnologiche connesse con le attività portuali,
minerarie ed industriali.
Nel contesto regionale, peraltro, tali attività hanno un peculiare
rilievo in ragione della condizione di insularità e del correlato
sviluppo costiero, delle attività connesse all’estrazione, al trasporto e
alla lavorazione degli idrocarburi (piattaforme petrolifere, gasdotti,
oleodotti, impianti costieri, raffinerie, ecc…), senza considerare le
ulteriori attività svolte nelle acque marine ed interne.
L’assenza di un’organica legislazione nazionale del settore ha posto e
pone la problematica del riconoscimento delle qualifiche professionali e
la disciplina dei contenuti formativi indispensabili allo svolgimento,
in condizioni di sicurezza, delle attività subacquee. Purtroppo, la
mancanza di tale disciplina ha permesso, sovente, che i lavori in
immersione venissero svolti da personale non adeguatamente qualificato
con conseguenze drammatiche, oppure ha costretto le imprese a ricorrere
forzatamente a personale straniero o comunque formato all’estero, spesso
con corsi di formazione che non conferiscono un’idonea preparazione per
affrontare in sicurezza questo tipo di attività.
Ulteriore problematica, peraltro, si pone in relazione al
riconoscimento delle qualifiche rispetto alle previsioni
dell’ordinamento comunitario (Direttiva 2005/36/CE), determinando in
pratica un’incomprensibile penalizzazione per le imprese ed i lavoratori
siciliani, complicando le relazioni economiche e commerciali con gli
altri competitor e privandoli di una importante opportunità di
occupazione e reddito.
Il disegno di legge si propone di adottare una serie di norme che disciplinino
lo svolgimento professionale delle attività della subacquea industriale
e regolamentino i contenuti ed i percorsi formativi con riguardo alle
qualifiche internazionalmente riconosciute, garantendo così la qualità
dei servizi offerti, lo svolgimento degli stessi in condizioni di
sicurezza, nel rispetto dell’ambiente e la possibilità, per i soggetti
che conseguano in Sicilia le qualifiche, di vedere riconosciute le
stesse nel mercato del lavoro europeo, anche in considerazione
dell’intrinseca natura internazionale delle imprese operanti nel
comparto.
L’articolo 1 reca le generalità della norma, mentre l’articolo 2 reca
le definizioni, descrivendo in dettaglio compiti e mansioni degli
operatori, con riferimento agli standard comunemente riconosciuti ed
adottati nel settore.
L’articolo 3 disciplina le qualifiche professionali, enumerandole i tre livelli internazionalmente riconosciuti:
il primo che abilita ad operare fino a 30 metri di profondità;
il secondo che abilita ad operare fino ai 50 metri di profondità (TOP UP);
e il terzo, quello di “altofondalista”, che abilita ad operare a profondità superiori ai 50 metri.
L’articolo 4 istituisce e disciplina il Registro degli Operatori della Subacquea Industriale,
che insisterà presso il Dipartimento regionale del Lavoro, ove potranno
iscriversi i soggetti interessati allo svolgimento delle attività
disciplinate dalla presente legge in possesso dei titoli formativi e
delle iscrizioni richieste dalla disciplina statale (Libretto di
Ricognizione).
L’articolo 5 disciplina i contenuti ed i percorsi formativi
occorrenti per l’iscrizione al Registro. I titoli potranno essere
rilasciati da istituti pubblici o enti di formazione professionale
accreditati, facendo puntuale riferimento riguardo ai contenuti
formativi ed ai “tempi di fondo” definiti a livello internazionale
dall’I.D.S.A. (International Diving Schools Association, organismo
mondiale che raggruppa scuole di formazione di subacquea industriale).
Il riconoscimento di titoli rilasciati da altre Regioni o riconoscibili
ai sensi della Direttiva 2005/36/CE è subordinato alla validità degli
stessi in relazione alle rispettive norme ed al rispetto degli eguali
standard di formazione e sicurezza.
L’articolo 6 disciplina lo svolgimento delle attività formative in
ambito regionale, prevedendo come le stesse debbano conformarsi ai
citati standard anche in relazione alle attività eventualmente svolte
presso le aziende del settore. Per lo svolgimento di attività formative
volte alla qualificazione della manodopera del settore è previsto il
finanziamento di corsi ed attività con risorse extraregionali, ferma
restando la possibilità di svolgimento di “corsi liberi” (ovvero senza
finanziamento pubblico, ma comunque soggetti alla disciplina qui
dettata).
Il ddl 698, anche se regionale, ha un ampio riscontro di carattere
nazionale e internazionale, perché permette l’iscrizione all’Albo di
qualsiasi operatore interessato (ambito UE) che abbia effettuato con
corsi specifici la parte tecnica richiesta per l’iscrizione.
L’iscrizione a tale Albo, inoltre, è diversa dall’iscrizione al Registro
Sommozzatori presso una Capitaneria di Porto, normata e disciplinata
dai Decreti Ministeriali del 1979, 1981 e 1982 e valida per le attività
lavorative all’interno delle aree portuali, in quanto tali decreti non
stabiliscono regole per lavorare nelle acquee interne e fuori dai porti,
sia in inshore che in offshore.
Ha sottolineato il primo firmatario della proposta di legge, on.
Salvatore Lentini, durante una sua intervista su media news extra in
onda su canale 19 del digitale terrestre (che si può vedere
qui:https://www.youtube.com/watch?v=DQR8P57h3s8 ): “Il disegno di legge –
ha superato la fase della commissione e si inserirà nel contesto finale
della votazione in aula, per essere legge a tutti gli effetti”
Va considerato inoltre che ad oggi, dal 1997, sono state presentate
al Parlamento nazionale ben 13 proposte legislative, con ben 2 proposte
presentate durante la legislatura attuale, il disegno di legge n. 320
presentato il 26 Marzo 2013 al Senato dal Senatore Aldo Di Biagio e il
Disegno di Legge n. 807 presentato il 18 aprile 2013 alla Camera,
dall’On. Mario Caruso, sul destino degli ultimi due esprimo la mia
perplessità sulla riuscita, tenendo conto dei tempi, ma anche dei
contenuti, visto che ancora una volta riportano problemi non risolti dai
disegni di legge presentati durante le legislature precedenti.
Inoltre, i loro contenuti sono molto distanti da quello che il ddl
698 cerca di normare, cioè la parte del riconoscimento di percorsi
formativi validi ed accettabili in ambito internazionale, in tal senso
esso ha tutte le caratteristiche per risolvere la problematica del
riconoscimento delle certificazioni Italiane, perché il ddl include fra
gli articoli esattamente quanto richiesto affinché tali certificazioni
rientrino nel gota delle certificazioni riconosciute.
Ma anche fuori dalle aule parlamentari non mancano le occasioni per
discutere sul ddl 698. Nel mese di settembre ci sarà a Oslo (Norvegia)
durante il 32° meeting Internazionale dell’IDSA all’ordine del giorno un
intervento dal titolo “ITALIA D.D.L. 698 ‘Norme per il riconoscimento
della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio
delle attività della subacquea industriale’: Un modello Italiano sulla
formazione dei comercial diver esportabile anche in altri paesi Europei”
(http://www.idsaworldwide.org/html/members.html ).
Mentre nel mese di ottobre sarà presentato nel corso di una tavola
rotonda, durante il XXI congresso nazionale della SIMSI (Società
Italiana Medicina Subacquea e Iperbarica) che si svolgerà a Trapani, dal
titolo “Quali prospettive pone il DDL 698 – Regione Sicilia (norme per
il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi
per l’esercizio delle attività subacquee industriali) Quale è il ruolo
del medico subacqueo?”, moderatore: F. P. Sieli; partecipano:
Assessorato Sanità Regione Sicilia, A. Bolognini, D. Cartabellotta, M.
L. Cavallo, M. Chines, C. Costanzo, R. M. Infascelli, M. Kouvakis, On.
S. Lentini (Vice Presidente Commissione Attività Produttive ARS –
Sicilia), E. P. Reale (Assessorato Agricoltura sviluppo rurale e pesca
mediterranea Regione Sicilia).
Il programma completo del XXI congresso nazionale della SIMSI, può
essere scaricato, anche da qui: http://www.cedifop.it/XXI_SIMSI(def).pdf
Su tale argomento sono anche interessanti:
• http://www.italiannetwork.it/news.aspx?ln=it&id=23804
• https://www.youtube.com/watch?v=DQR8P57h3s8
• http://www.undersea.it/2014/08/subacquea-industriale-ddl-698-una.html
• http://cedifop.blogspot.it/2014/08/subacquea-industriale-ddl-698-una.html
• http://cedifop.blogspot.it/2014/05/a-proposito-sul-ddl-698-definizione.html
• http://www.undersea.it/2014/07/ddl-698-lintervista-in-tv.html
•
http://ilsubacqueo.it/index.php?do=%2Fblog%2F1954%2Fddl-698-%E2%80%9Cnorme-per-il-riconoscimento-della-professione-e-disciplina-dei-con%2F&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
• http://www.timeoutintensiva.it/g_banner/97_programma%20preliminare.pdf
La Sicilia prova a legiferare sulle attività subacque
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