SENATO DELLA REPUBBLICA 14/03/2017: Richiesta revoca immediata ed urgente di tutte le ordinanze, delle varie capitanerie di Porto, che espongono i lavoratori a gravi rischi, perché autorizzati a svolgere mansioni sovrastanti la loro formazione di OTS o adeguare tali ordinanze con la richiesta da parte delle Capitanerie di porto della card di commercial diver italiano, secondo i limiti di profondità attesi dalla mansione di lavoro svolta, prevista dalla legge n. 7 del 2016 della Regione Siciliana, settore che coinvolge tutte le aziende iscritte nella categoria merceologica "acquacoltura" in acqua di mare, salmastra o lagunare, piccole o grandi imprese di lavori subacquei, ma anche negli impianti offshore, operanti fuori dall'area portuale.
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Atto n. 4-07161
Pubblicato il 14 marzo 2017, nella seduta n. 783
ARACRI - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e della salute. -
Pubblicato il 14 marzo 2017, nella seduta n. 783
ARACRI - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e della salute. -
Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
in data 9 febbraio 2017, la Capitaneria di porto di Termini Imerese (Palermo) ha pubblicato l'ordinanza n. 02/2017 "Regolamento di sicurezza per le operazioni subacquee" nel settore "Sicurezza della navigazione e portuale"; l'ordinanza prevede che gli operatori subacquei con la qualifica di operatore tecnico subacqueo (OTS), definita dai decreti ministeriali 13 gennaio 1979 e 2 febbraio 1982 del Ministero pro tempore della marina mercantile, siano abilitati a operare fuori dalle aree portuali, senza limiti di profondità;
l'ordinanza n. 02/2017 è l'ultima di una serie di ordinanze simili emesse negli anni, sul territorio nazionale italiano da diverse Capitanerie di porto (n. 77/1992 della Capitaneria di porto di Ravenna, n. 32/2006 della Capitaneria di porto di Venezia, n. 33/2007 della Capitaneria di porto di Chioggia, n. 25/2010 dell'ufficio circondariale marittimo di Anzio, n. 50/2011 della Capitaneria di porto di Palermo, n. 10/2013 della Capitaneria di porto di Trieste, n. 28/2013 della Capitaneria di porto di Messina, e molte altre);
in tutte, la figura dell'OTS iscritta nell'apposito registro tenuto dalle Capitanerie, e regolamentato dai decreti ministeriali citati, è autorizzata ad operare fuori dalle aree portuali, di competenza della Capitaneria medesima, mentre i decreti prevedono che l'OTS operi soltanto all'interno delle aree portuali. Infatti, dal 1982 ad oggi, la legislazione nazionale ha mantenuto la normativa omogenea nella materia, nonostante diversi disegni di legge siano stati presentati in entrambi i rami del Parlamento, senza mai concludere il loro iter parlamentare;
è stata promulgata dal presidente della Regione Siciliana la legge regionale n. 7 del 2016, recante "Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale regionale il 29 aprile successivo, della quale, nella riunione del Consiglio dei ministri n. 121 del 20 giugno 2016, è stata deliberata la non impugnativa. Essa, all'articolo 1, comma 2, definisce: "Sommozzatori e lavoratori subacquei" (nomenclatura e classificazione delle unità professionali ISTAT 62160) coloro che eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne, fuori dall'ambito portuale, e all'articolo 3, comma 5, specifica che i titoli rilasciati al termine dei percorsi formativi sono soggetti alle procedure e modalità di registrazione e vidimazione previste a livello generale per le attività di formazione professionale ai sensi della vigente disciplina e sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario;
la legge regionale, inoltre, all'articolo 2, comma 1, stabilisce dei percorsi formativi articolati "in tre livelli di qualificazione": di primo livello (inshore diver) o "sommozzatore", di secondo livello (offshore air diver) detto anche di categoria "TOP UP" e di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione); all'articolo 4, comma 4, prevede l'iscrizione al repertorio telematico secondo numerazione progressiva individuale e il rilascio all'iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione valida per le attività svolte in ambito inshore, offshore o nelle acquee interne, e all'articolo 3, comma 2, indica i livelli di addestramento per attività non in ambito portuale (nettamente superiori a quelli previsti per coloro che sono iscritti al registro sommozzatori, di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, come OTS) con profondità fino ai 30 metri, dai 30 ai 50 metri e oltre i 50 metri secondo il livello di addestramento conseguito;
il decreto ministeriale del 1979, invece, sancisce l'iscrizione al registro sommozzatori in servizio locale solo agli operatori che prestano servizio all'interno dei porti, senza un preciso limite di profondità, essendo quest'ultima, nella maggioranza dei casi, circoscritta a pochi metri: esso appare, quindi, inadeguato a definire competenze e sicurezza dei lavoratori stessi, se devono svolgere mansioni di carattere superiore, cioè attività fuori dall'ambito portuale;
l'iscrizione al repertorio telematico della Regione Siciliana, prevista dalla legge regionale n. 7 del 2016, rappresenta il requisito minimo per la corretta applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, perché garantisce ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello di competenza, affinché possa operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi;
tale iscrizione diventa obbligatoria per il rispetto del decreto legislativo n. 81 per tutti gli operatori delle aziende che operano fuori dai porti in Italia, come per esempio aziende iscritte nella categoria merceologica "acquacoltura" in acqua di mare, salmastra o lagunare, piccole o grandi imprese di lavori subacquei, ma anche negli impianti offshore, operanti fuori dall'area portuale;
in Italia, la legge regionale è prevista dall'art. 117 della Costituzione ed ha la stessa posizione nella gerarchia delle fonti del diritto della legge ordinaria statale; la legge regionale n. 7 del 2016 della Regione Siciliana, nel pieno rispetto dei principi fondamentali del decreto legislativo n. 81 del 2008, costituisce in Italia l'unico atto legislativo relativo ai contenuti della formazione inerente al settore della subacquea industriale;
anche se, in sintesi, la formazione di un lavoratore genericamente deve avvenire secondo i programmi dell'accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011, eventualmente integrato da addestramento, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008, l'accordo medesimo non disciplina la formazione prevista dai titoli successivi al titolo I del decreto legislativo n. 81 del 2008 e soprattutto da altre norme, relative a mansioni o attrezzature particolari, che individuano in modo puntuale le caratteristiche dei corsi (durata, contenuti, eccetera), motivo per cui la citata legge regionale riporta automaticamente al decreto legislativo;
l'accordo Stato-Regioni n. 221 recita: "Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D. Lgs. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D. Lgs. 81/08";
da notizie in possesso dell'interrogante, l'attuale formulazione di tutte queste ordinanze non offre le garanzie relative alla sicurezza dei lavoratori, già previste dal decreto legislativo n. 81, visto che l'autorizzazione delle Capitanerie di porto permette agli OTS di immergersi fuori dall'ambito portuale come lavoratori iscritti al registro sommozzatori e non al repertorio telematico della Regione Siciliana, oltre a violare il principio per cui la norma di fonte inferiore, non potendo porsi in contrasto con la norma di fonte superiore, rende corresponsabili le stesse insieme all'azienda appaltatrice, di mancata applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008;
la formazione che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale, affinché si ottemperi ai requisiti previsti dal decreto legislativo, non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016, all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza per operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze emesse per queste attività, dalle molteplici Capitanerie di porto sul territorio nazionale italiano;
di conseguenza, attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card di "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali;
l'interrogante, con precedenti atti di sindacato ispettivo 4-05973 e 4-06112, che non hanno ancora ricevuto risposta, aveva già denunciato l'annosa problematica dei sommozzatori e dei lavoratori subacquei, dopo l'emanazione di una legge regionale succedanea alla normativa nazionale, e richieste simili sono state presentate anche alla Camera dei deputati con interrogazione a risposta scritta 4-14708 del 3 novembre 2016;
a giudizio dell'interrogante, la situazione creatasi in seguito alla promulgazione della legge regionale e la non impugnativa deliberata dal Consiglio dei ministri ha originato numerosi squilibri, che andrebbero sanati con l'adozione di un provvedimento legislativo nazionale consono, da un lato, a riconoscere diritti, doveri e compiti dei lavoratori e, dall'altro, a tutelare i datori di lavoro da possibili incidenti durante tali attività, presentando anche un apposito disegno di legge, che normalizzi la grave situazione italiana in questo settore, omogeneizzando la legge n. 7 del 2016 della Regione Siciliana che riguarda l'aspetto formativo, visto che la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrante nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato, con l'aspetto puramente lavorativo e di sicurezza, competenza dello Stato italiano,
si chiede di sapere:
quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione che vede coinvolti sommozzatori e lavoratori subacquei;
se intendano procedere con la revoca immediata ed urgente di tutte le ordinanze che espongono i lavoratori a gravi rischi, perché autorizzati a svolgere mansioni sovrastanti la loro formazione di OTS;
se intendano adeguare tali ordinanze con la richiesta da parte delle Capitanerie di porto della card di commercial diver italiano, secondo i limiti di profondità attesi dalla mansione di lavoro svolta, prevista dalla legge n. 7 del 2016 della Regione Siciliana.
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