Il
disegno di legge 698 “Norme per il riconoscimento della professione e
disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della
subacquea industriale” presentato, nel mese di febbraio all’Assemblea
Regionale Siciliana è d’iniziativa dei deputati: Lentini, Cascio
Salvatore, Currenti, Leanza, Nicotra, Ruggirello, Sammartino e Sudano.
Dal primo luglio scorso, sono scaduti il termini per la presentazione
degli emendamenti presso la V commissione ARS “Lavoro e Formazione”,
inizia cosi la fase finale dell’esame del disegno di legge.
Sono stati presentati complessivamente tre emendamenti, con l’obiettivo
di sottolineare che il DDL 698 è nato dall’esigenza di regolamentare un
settore dove manca totalmente una legislazione, sia in ambito
regionale, dove il DDL una volta convertito in legge sarà operativo, che
nazionale, cioè per le attività lavorative in ambito subacqueo, al
servizio dell’industria, fuori dalle aree portuali.
Inoltre metterà
finalmente ordine, e quello che è ancora più importante, darà parità di
trattamento, anche se per ora limitatamente nella Regione Sicilia, a
tutti gli operatori del settore, spesso a disagio per la disparità di
trattamento, dovuta dal fatto che diverse Capitaneria di Porto nella
regione (Palermo, Milazzo, Messina, Gela, Siracusa ecc) hanno,
giustamente, dopo aver individuato in questa mancanza di legislazione
un problema non indifferente di sicurezza, emanato delle ordinanze
specifiche per le attività nel territorio di loro competenza, al di
fuori delle aree portuali, ma nel contempo hanno creato delle zone
“controllate” e zone “franche” di pertinenza di altre capitanerie
(quelle accanto) che non hanno emesso ordinanze similari pertanto in
quegli ambiti si può operare senza alcun controllo previsto da una
legislazione specifica.
Il DDL sottolinea che le attività subacquee costituiscono elemento di
assoluto rilievo per l’economia ed il sistema produttivo siciliano.
Accanto alle attività della subacquea a fini turistici ed amatoriali,
che sono escluse dalla proposta legislativa, operano in Sicilia diverse
imprese che svolgono le più disparate attività in ambiente marino, quali
installazione, manutenzione, rimozione di impianti subacquei, di
tubazioni e strutture tecnologiche connesse con le attività portuali,
minerarie ed industriali.
Nel contesto regionale, peraltro, tali attività hanno un peculiare
rilievo in ragione della condizione di insularità e del correlato
sviluppo costiero, delle attività connesse all’estrazione, al trasporto e
alla lavorazione degli idrocarburi (piattaforme petrolifere, gasdotti,
oleodotti, impianti costieri, raffinerie, ecc…), senza considerare le
ulteriori attività svolte nelle acque marine ed interne.
L’assenza di un’organica legislazione nazionale del settore ha posto e
pone la problematica del riconoscimento delle qualifiche professionali e
la disciplina dei contenuti formativi indispensabili allo svolgimento,
in condizioni di sicurezza, delle attività subacquee.
Purtroppo, la
mancanza di tale disciplina ha permesso, sovente, che i lavori in
immersione venissero svolti da personale non adeguatamente qualificato
con conseguenze drammatiche, oppure ha costretto le imprese a ricorrere
forzatamente a personale straniero o comunque formato all’estero, spesso
con corsi di formazione che non conferiscono una idonea preparazione
per affrontare in sicurezza questo tipo di attività.
Ulteriore problematica, peraltro, si pone in relazione al riconoscimento
delle qualifiche rispetto alle previsioni dell’ordinamento comunitario
(Direttiva 2005/36/CE), determinando in pratica un’incomprensibile
penalizzazione per le imprese ed i lavoratori siciliani, complicando le
relazioni economiche e commerciali con gli altri competitor e
privandoli di una importante opportunità di occupazione e reddito.
Il DDL si propone di adottare una serie di norme che disciplinino lo
svolgimento professionale delle attività della subacquea industriale e
regolamentino i contenuti ed i percorsi formativi con riguardo alle
qualifiche internazionalmente riconosciute, garantendo così la qualità
dei servizi offerti, lo svolgimento degli stessi in condizioni di
sicurezza, nel rispetto dell’ambiente e la possibilità, per i soggetti
che conseguano in Sicilia le qualifiche, di vedere riconosciute le
stesse nel mercato del lavoro europeo, anche in considerazione
dell’intrinseca natura internazionale delle imprese operanti nel
comparto.
L’articolo 1 reca le generalità della norma, mentre l’articolo 2 reca le
definizioni, descrivendo in dettaglio compiti e mansioni degli
operatori, con riferimento agli standard comunemente riconosciuti ed
adottati nel settore.
L’articolo 3 disciplina le qualifiche professionali, enumerandole nei
tre livelli internazionalmente riconosciuti, il primo che abilita ad
operare fino a 30 metri di profondità, il secondo che abilita ad operare
fino ai 50 metri di profondità (TOP UP) e il terzo, quello di
“altofondalista” che abilita ad operare a profondità superiori ai 50
metri.
L’articolo 4 istituisce e disciplina il Registro degli Operatori della
Subacquea Industriale, che insisterà presso il Dipartimento regionale
del Lavoro, ove potranno iscriversi i soggetti interessati allo
svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge in possesso
dei titoli formativi e delle iscrizioni richieste dalla disciplina
statale (Libretto di Ricognizione).
L’articolo 5 disciplina i contenuti ed i percorsi formativi occorrenti
per l’iscrizione al Registro. I titoli potranno essere rilasciati da
istituti pubblici o enti di formazione professionale accreditati,
facendo puntuale riferimento riguardo ai contenuti formativi ed ai
“tempi di fondo” definiti a livello internazionale dall’I.D.S.A.
(International Diving Schools Association, organismo mondiale che
raggruppa scuole di formazione di subacquea industriale). Il
riconoscimento di titoli rilasciati da altre Regioni o riconoscibili ai
sensi della Direttiva 2005/36/CE è subordinato alla validità degli
stessi in relazione alle rispettive norme ed al rispetto degli eguali
standard di formazione e sicurezza.
L’articolo 6 disciplina lo svolgimento delle attività formative in
ambito regionale, prevedendo come le stesse debbano conformarsi ai
citati standard anche in relazione alle attività eventualmente svolte
presso le aziende del settore. Per lo svolgimento di attività formative
volte alla qualificazione della manodopera del settore è previsto il
finanziamento di corsi ed attività con risorse extraregionali, ferma
restando la possibilità di svolgimento di “corsi liberi” (ovvero senza
finanziamento pubblico ma comunque soggetti alla disciplina qui
dettata).
Il DDL 698, anche se regionale, ha un ampio riscontro di carattere
nazionale e internazionale, perché permette l’iscrizione all’albo di
qualsiasi operatore interessato (ambito UE) che abbia effettuato con
corsi specifici la parte tecnica richiesta per l’iscrizione.
L’iscrizione a tale albo, inoltre, è diversa dall’iscrizione al
Registro Sommozzatori presso una Capitaneria di Porto, normata e
disciplinata dai Decreti Ministeriali del 1979, 1981 e 1982 e valida per
le attività lavorative all’interno delle aree portuali, in quanto tali
decreti non stabiliscono regole per lavorare fuori dai porti, nelle
acquee interne, sia in inshore che in offshore.
DDL 698 “Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale”
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