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Obbligo revisione bombole sotto i 5 litri di capacità di Fabrizio Pirrello

Fino all’anno 2000 tutte le bombole sotto i 5 litri di capacità non erano soggette a collaudo e pertanto circolavano senza certificati. Con...

lunedì 7 dicembre 2009

Obbligo revisione bombole sotto i 5 litri di capacità di Fabrizio Pirrello

Fino all’anno 2000 tutte le bombole sotto i 5 litri di capacità non erano soggette a collaudo e pertanto circolavano senza certificati. Con il Decreto Dirigenziale 19 aprile 2001 è stato esteso questo obbligo anche a tutte le bombole di capacità compresa tra 0.5 e 5 litri.

La conseguenza è che tutte le bombole decompressive utilizzate dai subacquei tecnici, tutti i bombolini separati utilizzati dai subacquei ricreativi (pony tank) e persino tutti i bombolini che alimentano (eventualmente) la muta stagna, tutte le bombole che vengono comunemente utilizzate nei rebreathers sono soggette a collaudo esattamente come le bombole principali.

La circolare ministeriale 10893 Div. 3/E richiede che il proprietario alleghi al bombolino da revisionare un’auto-dichiarazione il cui minimo contenuto è:
  • numero di fabbricazione o matricola della bombola
  • fabbricante
  • massima pressione di carica
  • anno di fabbricazione
  • generalità del proprietario