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mercoledì 25 maggio 2016

EQUIVALENZA DEI PERCORSI ITALIANI INSHORE E OFFSHORE CON L’APPROVED LIST DELL’HSE_UK
Legge Lentini e HSE_UK
LA LEGGE LENTINI (L.R. 07/2016) E L’EQUIVALENZA DEI PERCORSI ITALIANI INSHORE E OFFSHORE CON L’APPROVED LIST DELL’HSE_UK di Manos Kouvakis

 
Finalmente anche in Italia, è stata approvata, dopo più di 35 anni di attesa, una legge (L.R. 07/2016 – Legge Lentini) sulla formazione dei sommozzatori che operano nel settore inshore e offshore. La Legge Lentini che si intitola “Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale” enumera i livelli di formazione per operare in ambito inshore e offshore, partendo dalla base esistente di OTS (Operatore Tecnico Subacqueo) valido per attività in ambito portuale, introduce il primo livello per l’INSHORE AIR DIVER, a cui fanno seguito il secondo e terzo livello per L’OFFSHORE DIVER (aria e saturazione) secondo gli standard didattici dall’International Diving Schools Association (IDSA), standard che fanno parte integrale della legge Lentini. 

Abbiamo sottolineato più volte, del fatto che in ambito internazionale esistono tre tipologie di standard ed in particolare 

1) gli standard formativi stabiliti dall’International Diving Schools Association (IDSA) che rappresenta l’unica associazione didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo esistono diverse didattiche PADI, CMAS, SSI e altro

2) gli standard operativi declinati dall’International Marine Contractors Association (IMCA), applicabili nel cantiere (in essi rientra anche la citata normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – procedure operative);

3) gli Standard di sicurezza dell’Health and Safety Executive (HSE) quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito. Solo la corretta applicazione di questi standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano

Per il buon funzionamento di un cantiere offshore è intuitivo che le tre tipologie di standard devono coesistere e la legge appena promulgata si occupa di definire in modo chiaro i primi: quelli che riguardano la formazione dei subacquei al servizio dell’industria, secondo le precise regole di formazione stabilite dalla didattica Internazionale IDSA.

Proprio qui, sulla formazione, interviene il testo della Legge Lentini approvata dall’assemblea regionale Siciliana per regolamentare la formazione degli operatori in un comparto in cui manca una normativa nazionale di riferimento. 

E proprio l’assenza di una disciplina dello Stato al riguardo ha, fino ad oggi, costituito un grande ostacolo per l’inserimento professionale degli operatori italiani della subacquea industriale. Un paradosso evidente per una regione insulare come la Sicilia, interessata dalla presenza di diversi impianti per l’estrazione, il trasporto e la raffinazione degli idrocarburi, di strutture portuali e di molteplici altre attività subacquee.

L’articolo 3 è il più importante, perché specifica come devono essere svolti i percorsi formativi, cioè con interventi formativi conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, in riferimento ai tempi di immersione e di fondo e alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA). Tre tipologie di standard (Formativi Sicurezza ed Operativi) racchiusi in poche righe ma importantissime, specialmente perché riconoscibili ai sensi della Direttiva 2005/36/CE sull’intero territorio comunitario.

La legge Lentini crea la CARD del COMERCIAL DIVER ITALIANO, che sarà gestita dalle istituzioni Italiane e che sarà rilasciata a chi si iscriverà al repertorio telematico nei tre livelli previsti. L'iscrizione al repertorio telematico deve essere in conformità a percorsi formativi secondo standard IDSA a cui fa riferimento l’articolo 3, comma 2, della Legge Lentini. 

Tutti coloro che hanno svolto corsi di formazione professionale secondo gli standard previsti dalla didattica IDSA con l'iscrizione al repertorio telematico della Regione Sicilia, potranno usufruire della CARD secondo il livello di qualifica (Inshore Air Diver, Offshore Air Diver -TOP UP e Offshore Sat Diver - Altofondale) riconoscibile ai sensi della Direttiva 2005/36/CE sull’intero territorio comunitario. 

Queste le dichiarazioni dell'Onorevole Lentini: "Il provvedimento disciplina le attività formative per il conseguimento delle qualifiche internazionalmente riconosciute (senza in alcun modo intervenire sull’esercizio dell’attività professionale, di competenza statale) di inshore diver (sommozzatore abilitato ad interventi fino a 30 metri di profondità), di offshore air diver (“Top Up”, fino a 50 metri) e di offshore sat diver (altofondalista, fino a 200 metri con supporto di strumenti iperbarici). Tutti i percorsi di formazione dovranno svolgersi nel rigoroso rispetto degli standard fissati a livello internazionale dall’IDSA (l’associazione mondiale delle scuole per subacquei industriali) e delle norme a tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente (HSE). Al termine dei percorsi di formazione i ragazzi potranno far inserire il proprio nominativo nell’apposito repertorio telematico sul sito della Regione e riceveranno un’apposita card, che permetterà così alle aziende del settore di verificare le competenze, favorendo l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro. I titoli conseguiti saranno inoltre effettivamente utilizzabili sul mercato del lavoro comunitario (riconoscimento ai sensi della Direttiva 2005/36) ed internazionale. L’intervento legislativo, inoltre, non prevede nessun nuovo onere per la Regione: i corsi potranno eventualmente essere finanziati coi fondi comunitari (FSE) o comunque operare in regime di libero mercato, fermo restando il controllo della Regione sull’effettività degli insegnamenti e dei tempi di immersione. Sono estremamente soddisfatto per le approvazioni di un provvedimento che apre ai giovani siciliani nuove opportunità di lavoro in un settore di alta qualificazione e dinamico. Senza spendere fondi pubblici offriamo la possibilità, in una terra al centro del Mediterraneo, di concrete occasioni di lavoro ben remunerate in Sicilia ed altrove, nel settore petrolifero, portuale e delle installazioni marittime in genere. La Regione ha finalmente usato bene la propria autonomia per aiutare i siciliani ad inserirsi e competere nell’attività lavorativa in tutta Europa e nel mondo."

Sarebbe anche importante un confronto con gli standard dell’HSE Inglese e i nuovi standard italiani, visto che fino ad oggi la legislazione Italiana si limitava solo nel disciplinare la subacquea in area portuale e, più precisamente, l’ ”Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale”. Facendo riferimento solo ai servizi portuali, detta normativa non tratta dei livelli offshore e inshore i quali prevedono una preparazione superiore anche in termini di profondità di immersione.

- La nuova Legge 21 aprile 2016, n. 7 (c.d. Legge Lentini) disciplina i livelli offshore e inshore come segue:

a) Primo livello (inshore diver), o “sommozzatore”, che definisce la formazione per operatori in ambiente subacqueo con immersioni fino a profondità massima di -30 metri.

Nel paragone con la formazione inglese, questo si può collocare al corrispondente livello “Insland/Inshore Diving” (Schedule 2) e precisamente:

– HSE Surface Supplied Diving

– HSE Part III

– Transitional Part III (issues between 1 July 1981 – 31 December 1981)

– HSE Part III (Restricted – Tank)

– HSE SCUBA Diving

– HSE Part IV

– Transitional Par IV (issued between 1 July 1981 – 31 December 1981)

– HSE Part IV (Restricted – Tank).

b) Secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria “TOP UP”.

Profondità fino a -50 metri. Nel paragone con la formazione inglese, questo si può collocare al corrispondente livello “Offshore Diving” (Schedule 1.2 “For Surface Supplied, Surface-Orientated Diving Techniques to a maximum depth of 50 metres) e più precisamente:

- HSE Surface Supplied Diving with HSE Surface Supplied Diving (Top-up)

- HSE Part I

Our Ref: INT5

Date: 18 May 2016

- Transitional Part I (issued between 1 July 1981 – 31 December 1981)

- TSA or MSC Basic Air Diving (issues between August 1975 and June 1981)

c) Terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria “alto fondista” (saturazione). Profondità superiore a -50 metri.

Nel paragone con la formazione inglese, questo si può collocare al corrispondente livello Offshore Diving (Schedule 1.1) e più precisamente:

- HSE Closed Bell Diving

- HSE Part II

- HSE Part II (Restricted) (Air range only)

- Transitional Part II (issued between 1 July 1981 – 31 December 1981)

- TSA or Manpower Services Commission Mixed gas/Bell Diving (issued

between August 1975 and June 1981)

Ecco nello schema seguente, qui di seguito, la comparazione tra i livelli Italiani ed Inglesi 


ITALIAN LEVEL
CORRESPONDENT LEVEL IN UK
OTS (Operatore Tecnico Subacqueo) D.M. 13/01/79
Not present in UK – very basic level
Letter a) First level as per Law 21/04/2016 n. 7 - Inshore Diver
Schedule 2 – Inlande/Inshore Diving
Letter b) Second level as per Law 21/04/2016 n. 7- Offshore Air Diver
Schedule 1.2 – Offshore Diving – For Surface-Orientated Diving techniques to a maximum depth of 50 metres
Letter c) third level as per Law 21/04/2016 n. 7 – Offshore Sat Diver
Schedule 1.1 – Closed Bell Diving or Saturation Diving Techniques

Questa legge permetterà anche di uniformare i livelli di preparazione come previsto anche dalle disposizioni della Direttiva CE, in particolare comma 11 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, dove si sottolinea che “è opportuno prevedere che ogni Stato membro ospitante che regolamenti una professione sia obbligato a tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede.”

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