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domenica 30 marzo 2014

La scrivente associazione A.I.S.C. ( associazione Italiana Sommozzatori Corallari), si è costituita con lo scopo di promuovere e migliorare la qualità del lavoro, la massima sicurezza operativa e la salute degli operatori.
Rappresenta un gruppo di pescatori professionisti dediti alla pesca del corallo rosso, principalmente in Sardegna.
L'obiettivo di questo documento è di condividere con le Autorità preposte, i componenti dei Comitati Tecnici e i legislatori di riferimento, le problematiche inerenti l'attività di pesca professionale del corallo, al fine di sensibilizzare ad una repentina soluzione del gap normativo che attualmente non tutela l'incolumità degli operatori.
La pesca subacquea professionale è consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo.(DPR 2 ottobre 1968, n.1639 e ss.mm.ii. Sezione III Art.128)
Le norme sulla pesca del corallo, disciplinate nel Decreto della Regione Sardegna per l'anno 2013 ( http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130424133019.pdf ), all'Art.1 recitano che: paragrafo a) l’attività di pesca può essere esercitata unicamente dai pescatori titolari dell’autorizzazione regionale, nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza, equipaggiati con apparecchi individuali autonomi o no per la respirazione subacquea, esclusivamente mediante l’uso della piccozza. paragrafo c) omissis..le unità di appoggio devono essere attrezzate con tutte le dotazioni di bordo necessarie a garantire la sicurezza dei pescatori di corallo, così come appositamente certificato dal piano di sicurezza sul lavoro approvato e vidimato dall’autorità competente, tale documentazione (licenza/attestazione provvisoria di pesca ministeriale e piano di sicurezza dell’imbarcazione) deve essere presentata unitamente alla richiesta di autorizzazione.
Non viene specificato esplicitamente quali debbano essere le dotazioni necessarie per il corretto svolgimento dell'attività, inoltre la Regione Sardegna nel decretare richiede il "Piano di Sicurezza" previsto dal D.Lgs 271 del 27.07.1999, che sarebbe valido solo per le attività svolte "a bordo" dell'imbarcazione appoggio ( come si desume dalla recente consultazione avuta con il Ministero della Salute e indicata nel penultimo paragrafo di questo documento).
Non si evince inoltre quale sia l'autorità competente alla vidimazione.
Viene altresì considerato nel predetto Decreto Regionale che: la normativa vigente attualmente non prevede il riconoscimento di uno specifico titolo abilitativo che qualifichi gli operatori e che tale attività, particolarmente complessa e difficoltosa anche per le elevate profondità alla quale viene svolta (oltre gli 80m), sottopone gli operatori a notevoli rischi.
L'attività consiste in immersioni eseguite in "libera", a quote variabili tra i -100m e -140m, senza alcun contatto con l'imbarcazione appoggio, senza alcuna possibilità di recupero in caso di incidente o malore, senza alcun titolo abilitativo professionale e con l'ausilio di personale di bordo, anch'esso senza alcun titolo professionale per fornire assistenza adeguata a subacquei in immersioni eseguite al limite delle umane possibilità.
Il luogo di lavoro, dal momento che ci si immerge dall'imbarcazione appoggio e per tutta la durata dell'immersione, diventa ambiente iperbarico, quindi le condizioni minime di sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee e iperbariche professionali devono essere messe in atto e sottoposte a specifiche verifiche dal Capo del Compartimento Marittimo, dall'ente che rilascia l'autorizzazione e dal Medico
Competente, anche per la categoria dei pescatori di corallo.
Sanzioni anche di carattere penale sono previste a carico di chi non compie le dovute verifiche e controlli previsti dal D.Lgs. 81/2008
La pesca del corallo, essendo un'attività subacquea professionale, rientra nell'elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con attinenza a tre attività su dieci elencate nel Testo Unico sulla Sicurezza all'allegato11. del D.lgs. 9 aprile 2008, n.81: Associazione Italiana Sommozzatori Corallari
1) Lavori che espongono ad un rischio di annegamento
2) Lavori subacquei con respiratori
3) Lavori subacquei in cassoni ad aria compressa
Non esistendo una specifica disciplina inerente disposizioni antinfortunistiche dell'attività di “sommozzatori corallari”, occorre rimandare al D.Lgs. 81/2008, in particolare alle disposizioni generali riguardante i compiti del Medico Competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa ricordando che sia i lavoratori dipendenti che autonomi della attività in oggetto, sono considerati "lavoratori esposti"( paragrafo d Art.69-capo I- Titolo III) in zona "pericolosa" ( paragrafo c) e soggiacciono all'obbligo di munirsi e utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III. I DPI ( dispositivi di protezione individuale) devono essere impiegati ( Art.75 obbligo di uso) quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione.
Per DPI si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Nel Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 9 dicembre, n. 289 Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale), all'Articolo 4 i DPI sono suddivisi in tre categorie, rientrano esclusivamente nella terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente.
All'allegato II - (Requisiti essenziali di salute e di sicurezza), e al paragrafo 3.11. sono indicati i dispositivi di sicurezza delle attrezzature per l'immersione:
1) Apparecchio respiratorio
L'apparecchio respiratorio deve consentire di alimentare l'utilizzatore con una miscela gassosa respirabile, nelle condizioni prevedibili d'impiego e tenuto conto, segnatamente, della profondità massima di immersione.
2) Qualora le condizioni prevedibili d'impiego lo richiedano, i dispositivi devono comprendere:
a) una tuta che assicuri la protezione dell'utilizzatore contro la pressione dovuta alla profondità di immersione (vedi punto 3.2) e/o contro il freddo (vedi punto 3.7);
b) un dispositivo d'allarme destinato ad avvertire in tempo utile l'utilizzatore della mancanza di ulteriore alimentazione della miscela gassosa respirabile (vedi punto 2.8);
c) una tuta di salvataggio che consenta all'utilizzatore di risalire in superficie (vedi punto 3.4.1).
Il livello minimo di sicurezza applicabile al settore della pesca del corallo, non può che fare riferimento alle linee guida UNI 11366, approvate dal nostro ordinamento legislativo inerente alla sicurezza sul lavoro ( art.16, comma 2, D.L. 24/1/2012, n.1)
Tali norme tecniche, (a cui si rimanda l'articolo sulla sicurezza nelle attività iperbariche: https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=510&Itemid=1489), pur se concernenti le attività subacquee al servizio dell'industria, possono fornire riferimenti certi e condivisi in aree prive di riferimenti ufficiali, facendo chiarezza e dando spazio ai diritti e ai doveri, a garanzia di tutti.
In tale norma tecnica viene prevista tutta una serie di misure preventive di tutela dell'operatore, che per diretta analogia e prossimità, possono essere applicate anche nel settore della pesca subacquea professionale del corallo assolvendo in tal modo gli obblighi di legge del D.Lgs 81/2008 ( adottare tutte le migliori tecnologie per la salvaguardia e incolumità del lavoratore).
Il D.M.20 ottobre 1986 ( in Gazz. Uff., 2 dicembre, n. 280 - Disciplina della pesca subacquea professionale), stabilisce all'art.3 che il Capo del Compartimento Marittimo deve accertare la rispondenza degli equipaggiamenti tecnici individuali alle norme vigenti; non a caso molte Capitanerie Italiane hanno recepito, da almeno due anni, l'esigenza di emanare ordinanze applicando rigide regole per i lavori subacquei anche solo a -12m, obbligando per immersioni oltre i -50m l'uso di impianti per alto fondale, campane, camere di decompressione e personale medico specializzato sul posto.
Occorre inoltre rimandare alle norme civilistiche dettate dall'art.2087c.c. che offre innumerevoli indicazioni e alla Costituzione della Repubblica Italiana che sancisce principi fondamentali e inderogabili a tutela della salute e sicurezza del lavoro, in tutte le sue forme e applicazioni come diritto dell'individuo sia lavoratore autonomo che dipendente.
Il giorno 15 gennaio 2014 è stato divulgato un documento del SIMSI ( Società Italiana di Medicina Subacquea ed Iperbarica) indirizzato al Ministero della Salute, al Ministero del Lavoro, al Ministero delle Politiche Agricole, con un parere riguardo la sicurezza dei lavoratori subacquei della pesca del corallo. ( link: http://www.simsi.org/SIMSIpescadelcorallo.pdf )
In occasione di un recente workshop indetto dal GFCM, organismo della FAO (http://www.gfcm.org/gfcm/ en) a Bruxelles, la nostra associazione ha presentato una relazione dal titolo: The opportunity of using the ROV for better management of Corallium rubrum and for the safety of workers (https://gfcmsitestorage.blob.core.windows.net/documents/SAC/SCMEE/2014/MgmtPlanRedCoral/Ciliberto_et_al_2014.pdf) e ulteriore presentazione PPT qui in formato pdf:  (https://gfcmsitestorage.blob.core.windows.net/documents/SAC/SCMEE/2014/MgmtPlanRedCoral/PPT/Ciliberto_et_al.pdf), nello spirito di massima attenzione alla salvaguardia della risorsa garantendo una raccolta sostenibile ed estremamente selettiva, perseguendo lo sviluppo tecnologico, consentendo la salvaguardia della vita nello svolgimento di una attività svolta sinora ai limiti delle umane possibilità.
L'adozione di tale tecnologia, è prevista nelle raccomandazioni del GFCM a tutti gli Stati Membri e quindi vincolante, finalizzata alla raccolta sperimentale del corallo sotto osservazione scientifica, sino a entro e non oltre la fine del 2015.
Tale attività sarebbe inoltre compatibile con quanto dispone l'Art.18, comma 1 lettera z del D.Lgs 81/08: aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione
La Direttrice dello Spresal di Sassari Dott.ssa Teresa Marras, a seguito nostra denuncia di grave rischio salute e sicurezza degli operatori del settore, presentata in data 2/05/2013, risponde che: si ritiene fondamentale che gli addetti a tale attività la svolgano nel rispetto di quelle che sono le disposizioni regionali.
Il Ministero della Salute, consultato in data 22/11/2013 per le sopracitate problematiche, ha risposto via mail in data 27/11/2013 tramite il direttore dell'Uff.II ( Salute e sicurezza sul lavoro ) Dott. G.Marano, affermando che: tale attività risulta fuori dal campo di applicazione del decreto 271, in quanto non svolta a bordo.
In considerazione di tutto ciò sopra esposto, dieci pescatori subacquei corallari professionisti, soci della scrivente associazione, consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., non hanno potuto completare la domanda di autorizzazione per l'anno 2013, poiché non ritenendosi in regola con l'Art.1 comma C del Decreto Regionale N. 585/DECA/27 DEL 24.04.2013
Il Presidente pro tempore                                                      Alghero 11 Marzo 2014
Massimo Ciliberto

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